L’Ecobonus dall’inizio del 2019 ha reso possibile l’acquisto di auto a bassa emissione di CO2, full electric o ibrida, grazie alla possibilità di usufruire di uno sconto sul prezzo di listino dell’auto.
Nel giro di pochi mesi l’Ecobonus è stato in grado di convertire molti automobilisti italiani, dalle auto a carburazione tradizionale a quelle a bassa emissione di CO2. Un successo del tutto inatteso, dal momento in cui il ministero a ridosso dell’estate ha dovuto rifinanziarla, raddoppiando la capacità del fondo rispetto a quanto previsto inizialmente. Formula che si è rivelata vincente poiché non richiede nessun adempimento da parte degli acquirenti.
Per usufruire dell’Ecobonus ed avere così accesso allo sconto sulla nuova auto elettrica è necessario recarsi direttamente dal concessionario. Nel caso in cui vengano rispettati i parametri previsti dalla legge, l’acquirente otterrà direttamente lo sconto di 4.000 euro (che diventano 6.000 nel caso in cui venga rottamata contemporaneamente una vettura omologata Euro1, Euro2, Euro3, Euro4) per l’acquisto di un’auto elettrica, oppure 1.500 per l’acquisto di un’auto a bassa emissione di gas nocivi per l’ambiente.
Il concessionario tramite un portale ad hoc realizzato dal MISE potrà recuperare lo sconto effettuato al cliente. L’importo dei veicoli elettrici al concessionario viene rimborsato direttamente dal produttore o dall’importatore del veicolo, che potrà utilizzare a sua volta questa cifra nella dichiarazione dei redditi d’impresa, come credito di imposta utilizzabile solo in compensazione, diciamo che la “trafila burocratica” è abbastanza articolata per i concessionari che “anticipano” l’Ecobonus.
L’agenzia delle entrate ha reso noto i codici tributo da inserire all’interno del modello F24 grazie alla risoluzione 82/E del 23 settembre 2019, così da poter usufruire del credito di imposta. I codici di tributo da utilizzare sono due in base alle diverse categorie di veicoli che vengono acquistati. Il codice 6903 va utilizzato per il recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta per la vendita di veicoli cat. M1, ossia quelli con emissioni inferiori ai 70 grammi di CO2 per chilometro percorso; il codice tributo 6904 va utilizzato per il recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta per la vendita di veicoli cat. L1e/L7e.
Entrambi i codici devono essere riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi credito compensati”